STATUTO FONDAZIONE VILLAGGIO DEL FANIULLO ETS
Approvato con atto Notaio Raspini Repertorio n. 148.957, Raccolta n. 25.520
Reg.to a Lucca il 20/03/2026 al n. 2180 Serie 1T
Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede
È costituita la FONDAZIONE VILLAGGIO DEL FANCIULLO ETS (di seguito Fondazione), con sede in Lucca, Baluardo Cesare Battisti, viale delle Mura Urbane, n. 16, naturale prosecuzione della FONDAZIONE VILLAGGIO DEL FANCIULLO ONLUS.
In conseguenza dell’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, la Fondazione ha l’obbligo di usare, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “Ente del Terzo Settore” o l’acronimo ETS.
La Fondazione opera nella Regione Toscana e accoglie minori, presenti sul territorio nazionale, in situazione di abbandono o difficoltà.
La Fondazione non ha scopo di lucro, nemmeno indiretto, e non può distribuire utili, avanzi di gestione, riserve, capitale né in vita né in sede di scioglimento.
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto secondo le disposizioni di cui all’art. 9 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017).
La Fondazione ha durata illimitata e sarà regolata, oltre che dalle disposizioni di legge in materia, dal presente Statuto.
Art. 2 – Scopi e attività
La Fondazione si propone come operatore qualificato di riferimento per il settore educativo, socio-assistenziale nella regione Toscana, offrendo servizi di accoglienza, cura, e assistenza, finalizzati a soddisfare i bisogni dei minori, attraverso professionalità dotate di competenze tecniche e gestionali, maturate attraverso l’esperienza curriculare degli educatori e più in generale di tutti gli operatori che svolgono la propria attività a favore dei progetti educativi.
La Fondazione è il naturale proseguimento del Villaggio del Fanciullo di Lucca, istituto educativo – assistenziale, costituito dall’Arcidiocesi di Lucca nel 1947, che è stato diretto da religiosi (sacerdoti diocesani) ispirati ai principi evangelici della carità, fino alla costituzione della Fondazione.
La Fondazione, forte di storia, tradizione ed esperienza fornisce un ventaglio di proposte residenziali e semi residenziali tali da garantire una continuità assistenziale e una risposta appropriata e personalizzata ai bisogni e alle problematiche di questa società eterogenea.
Le proposte residenziali e semi residenziali della fondazione sono:
- Villaggio del Fanciullo, comunità a dimensione familiare,
- Centro di aggregazione Villaggioggi, che consente di accogliere alcuni ospiti durante il giorno,
- Progetto di semi-autonomia - Casetta dei Maggiorenni, che consente di avviare gli ospiti della comunità residenziale verso l’autonomia,
- Gruppi Appartamento, riservati ai maggiorenni ospiti, per completare il percorso di autonomia.
La Fondazione, che prosegue l’opera secondo i principi del suddetto Istituto, assicura ai suoi ospiti i benefici di una completa assistenza materiale, morale e spirituale, nonché un’azione educativa appropriata.
La Fondazione potrà proseguire l’accoglienza degli ospiti oltre la maggiore età, attraverso il loro inserimento sociale e lavorativo e potrà sostenere, ove da essa ritenuto necessario, la famiglia formata dall’ospite cresciuto al Villaggio.
La Fondazione non ha fini di lucro e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via principale, di attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell’art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, e precisamente:
- interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa destinate a giovani in situazioni di disagio, ad appartenenti a categorie fragili e/o emarginate, a volontari degli ETS ed in generale a coloro che intendono impegnarsi nei settori di interesse generale di cui all’art 5 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i;
- formazione post-universitaria;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla formazione di operatori socio-sanitari;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.
Per il raggiungimento dei propri scopi statutari, la Fondazione può, tra l’altro:
- partecipare e/o costituire a enti (associazioni, fondazioni, ecc.), la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al conseguimento degli scopi statutari; la Fondazione può, ove ritenuto necessario od opportuno, partecipare direttamente o concorrere alla costituzione di detti enti;
- gestire, anche direttamente, ritrovi, case alloggio o case-famiglia dove accogliere i minori e/o ospiti che hanno raggiunto la maggiore età ma non hanno ancora completato il proprio percorso in condizioni di bisogno al fine di fornire loro vitto, alloggio, assistenza e quanto necessario alla normale vita quotidiana;
- intraprendere iniziative educative e formative a favore degli ospiti, al fine sia di aiutare l’integrazione sociale degli stessi, sia di avviare o concludere il ciclo di studi, sia l’avviamento al lavoro e all’autonomia;
- stipulare ogni atto necessario e/o opportuno, anche per il finanziamento delle attività deliberate, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’assunzione di prestiti o mutui, a breve e a lungo termine, l’acquisto o la locazione, anche finanziaria, di immobili strumentali, la stipula di convenzioni di qualsiasi tipo anche da trascrivere in pubblici registri sia con enti pubblici che con soggetti privati, nonché qualsiasi altra attività o negozio che si rendesse opportuno o utile per il raggiungimento degli scopi statutari;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque detentrice a qualsiasi titolo;
- stipulare accordi o convenzioni con terzi per l’affidamento di parte delle attività statutariamente previste;
- attivare campagne di sensibilizzazione finalizzate a reperire fondi per gli scopi istituzionali e incrementare i contributi volontari di terzi;
- accettare eredità, lasciti, legati ed ogni altra forma di donazione anche modale e con vincolo di utilizzo dei proventi e/o del capitale a favore di specifici soggetti e/o per l’attività della Fondazione;
- partecipare a bandi per contributi pubblici nazionali, comunitari o internazionali;
- sviluppare azioni per favorire la costituzione di reti e la fornitura di servizi accentrati definendone gli standard di servizio.
La Fondazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui ai precedenti commi a condizione che le stesse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti di cui all’art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.
Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alle attività secondarie e strumentali e ne definisce il carattere secondario e strumentale delle attività a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un’annotazione in calce alla nota della relazione di missione.
Per il sostegno dell’attività istituzionale, la Fondazione potrà inoltre effettuare campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi ai sensi e con le modalità di cui all’art. 7 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.
Art. 3 – Fondatori e Partecipanti
Gli aderenti alla Fondazione si dividono in:
- Fondatori;
- Partecipanti.
Sono Fondatori i soggetti che sono intervenuti all’atto costitutivo del 4 luglio 2014:
- il VILLAGGIO DEL FANCIULLO, con sede in Lucca, Baluardo Cesare Battisti, viale delle Mura Urbane, n. 16 - C.F. 80003440460;
- l’ASSOCIAZIONE AMICI DEL VILLAGGIO ODV, con sede in Lucca viale delle Mura Urbane, n. 16 - CF 92033080463;
- l’ARCIDIOCESI DI LUCCA, con sede in Lucca, Piazzale Arrigoni, n. 45 - C.F 92007160465.
Assumono la qualifica di Partecipanti, previo gradimento deliberato dal Consiglio di Amministrazione a proprio insindacabile giudizio, i soggetti che, successivamente alla costituzione, avendo formalmente condiviso le finalità della Fondazione, assumono l’impegno a contribuire al perseguimento degli scopi statutari mediante conferimento di denaro, beni (anche immateriali) o prestazioni nel rispetto dei termini e delle modalità annualmente fissate dal Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione del bilancio preventivo.
Le modalità di esecuzione dell’impegno sono concordate direttamente in sede di procedura di ammissione.
I partecipanti non possono essere chiamati a far parte del Consiglio di Amministrazione.
Almeno una volta l’anno partecipano ad apposita riunione del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.
I Partecipanti sono iscritti in apposito elenco, che riporta data d’ammissione, date e tipologie dei conferimenti, data di cessazione.
L’adesione dei Partecipanti cessa per rinuncia, revoca e per scadenza.
La rinuncia deve essere comunicata al Presidente della Fondazione con lettera raccomandata o PEC, almeno tre mesi prima del termine stabilito per l’approvazione del bilancio preventivo.
La revoca è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione per giustificati motivi e, comunque, per mancato versamento, per due esercizi consecutivi, del contributo annuale.
La revoca è notificata a mezzo di lettera raccomandata o PEC.
Rinuncia e revoca hanno effetto rispettivamente dalla data di ricevimento e di spedizione della lettera raccomandata o PEC.
Rinuncia, revoca o scadenza non liberano dalle obbligazioni assunte.
Art. 4 – Patrimonio e gestione
Il patrimonio della Fondazione è stabilito in € 100.000 (centomila) in misura pari all’attuale fondo di dotazione della ONLUS; esso potrà essere ridotto solo in conseguenza di perdite ma non potrà mai scendere sotto il limite dei 30.000 euro, salvo la sua ricostituzione o la messa in liquidazione. Le riserve ed i fondi esistenti alla data dell’1/1/2026 mantengono la loro natura, destinazione e possibilità di utilizzo anche nella nuova veste di Ente del Terzo settore.
Il patrimonio della Fondazione si compone e si incrementa come segue:
- dal fondo di dotazione iniziale e dai successivi conferimenti effettuati a tale titolo;
- da eventuali avanzi di gestione destinati a patrimonio;
- dai fondi di riserva comunque costituiti;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati espressamente a patrimonio e come tali iscritti in apposita riserva.
Le entrate correnti della Fondazione sono costituite, a titolo esemplificativo:
- da erogazioni finalizzate dei Fondatori, anche correlate a specifici programmi;
- dai contributi straordinari versati dai Fondatori e da terzi;
- dai ricavi e introiti comunque pervenuti alla Fondazione in seguito ai servizi o attività svolte derivanti anche da convenzioni e accreditamento con enti pubblici;
- da corrispettivi e rette provenienti dagli utenti dei servizi, versati anche mediante delegazioni di pagamento o altri strumenti similari;
- da contributi ed erogazioni liberali degli utenti dei servizi, loro familiari o di terzi;
- da contributi e liberalità di ogni natura spettanti in ragione sia della propria attività che della sua qualificazione soggettiva e tributaria;
- da ogni altra entrata che pervenga, a qualsiasi titolo, alla Fondazione.
Il patrimonio della Fondazione è indivisibile ed intrasmissibile; in caso di cessazione del rapporto dovuto a qualsiasi causa, i Fondatori non possono pertanto chiederne la divisione, né pretenderne la quota proporzionale. In caso di scioglimento della Fondazione si procede ai sensi dell’art. 17.
È fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/17.
La Fondazione ha l’obbligo di utilizzare il proprio patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Art. 5 – Organi
Sono organi della Fondazione:
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- l’Organo di Controllo;
- la Direzione.
Ai componenti degli organi sociali spetta il rimborso delle spese che gli stessi dovessero sopportare per l’espletamento degli incarichi affidati, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione in occasione dell’approvazione del bilancio preventivo.
La carica di componente del Consiglio di Amministrazione ha titolo gratuito.
I componenti degli organi possono essere confermati.
Art. 6 – Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un minimo di cinque a un massimo di nove componenti e dura in carica cinque esercizi.
Il mandato del Consiglio di Amministrazione termina con la riunione convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio cui si riferisce la nomina e, nella stessa sede, si procede al rinnovo dell’organo amministrativo nei termini e con le modalità di cui al presente articolo.
Gli amministratori sono designati come segue:
- quattro dall’Arcivescovo di Lucca,
- uno dall’Associazione Amici del Villaggio odv oppure, ove la stessa cessi di operare, dall’Arcivescovo di Lucca,
- fino a quattro consiglieri possono essere cooptati dal Consiglio di Amministrazione in carica tra persone che si riconoscono negli scopi della Fondazione e che sono portatori di specifiche conoscenze, previo parere dell’Organo di Controllo.
Il Consiglio di Amministrazione è considerato completo e funzionale anche con la sola nomina dei 5 consiglieri designati come sopra.
Il Consiglio di Amministrazione definirà in apposito Regolamento eventuali requisiti per assumere la carica di consigliere.
A tal fine, almeno 60 giorni prima della scadenza naturale del mandato del Consiglio di Amministrazione o tempestivamente in ogni altro caso, il Presidente invia ai soggetti designanti, richiesta scritta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure PEC, per richiedere, entro i successivi 30 giorni, i nominativi designati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione o dei singoli consiglieri.
Ricevute le designazioni, il Consiglio uscente, dopo l’approvazione del bilancio in caso di fine mandato o alla prima riunione utile in caso diverso, nomina i nuovi amministratori che si insedieranno alla prima riunione convocata solo per tale scopo dal Presidente uscente, che rimarrà, fino a tale data, in carica per l’ordinaria amministrazione unitamente al consiglio cessato.
In caso di mancata designazione entro il termine richiesto dalla Fondazione, anche dopo un successivo sollecito da inviare via PEC o raccomandata a/r con ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, si procede per cooptazione.
In tal caso il Consiglio di Amministrazione procede scegliendoli tra persone di comprovata professionalità e/o conoscenza dei settori di attività della Fondazione oppure tra persone che hanno contribuito in maniera rilevante al raggiungimento degli scopi istituzionali anche in regione di precedenze analoghe esperienze presso la Fondazione.
I componenti del Consiglio di Amministrazione, nominati in sostituzione di coloro che vengano a mancare per qualsiasi ragione, sono designati seguendo le indicazioni del precedente comma in materia.
Gli amministratori, nominati in corso di mandato, sia per cooptazione che per avvicendamento restano in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione in carica.
I componenti del Consiglio di Amministrazione non rappresentano i soggetti dai quali sono stati designati, né ad essi rispondono, né possono essere comunque vincolati da mandati o obblighi di sorta, dovendo svolgere il loro incarico in maniera del tutto indipendente, nell’esclusivo interesse della Fondazione e quindi per il solo perseguimento degli scopi della stessa.
Art. 7 – Poteri del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio d’Amministrazione esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione. In particolare, provvede a:
- nominare il Presidente e il Vice Presidente;
- approvare il bilancio consuntivo e la relazione annuale sull’attività svolta, nonché il bilancio preventivo;
- accettare eredità, legati, lasciti;
- nominare i rappresentanti della Fondazione in altri enti, organismi o istituzioni;
- accettare e revocare nuovi Partecipanti;
- determinare le quote annuali dovute dai Partecipanti per l’ammissione come tali in corso d’anno;
- approvare convenzioni con gli enti pubblici competenti, nonché con soggetti privati, che si rendano necessarie e/o opportune per il raggiungimento degli scopi statutari;
- determinare l’organico con tutti i relativi adempimenti amministrativi e contrattuali;
- nominare Responsabili, Coordinatori, Referenti per le singole attività e collaboratori volontari nei vari settori (ad esempio scuola, amministrazione, educazione, );
- esaminare e decidere, su proposta della Direzione, circa gli eventuali gravi provvedimenti nei confronti degli ospiti;
- acquistare o vendere beni, accettare donazioni, anche in natura e/o modali, e a ogni altra operazione finanziaria di competenza della Fondazione;
- promuovere le liti attive e resistere alle liti passive;
- conferire incarichi professionali;
- nominare procuratori;
- nominare la Direzione;
- determinare compiti e funzioni con una regolamentazione interna;
- approvare i regolamenti interni e ogni altra documentazione necessaria al rispetto della normativa vigente;
- nominare, definendo composizione e meccanismo di funzionamento e alla revoca di eventuali commissioni tecniche e scientifiche nonché alla determinazione degli eventuali rimborsi spese spettanti ai loro componenti;
- nominare l’Organo di Controllo;
- nominare un Segretario;
- definire con delibera motivata l’esercizio di attività diverse;
- approvare le modifiche statutarie;
- approvare lo scioglimento della Fondazione, previa informativa preventiva all’Arcivescovo di Lucca;
- Nominare l’Assistente Spirituale, di concerto con l’Arcivescovo, definendo con apposita delibera compiti e durata.
Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, a eccezione:
- delle materie previste alle lettere a), c) e d) del presente articolo, per le quali è richiesto il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri in carica;
- della materia prevista alla lettera v) del presente articolo, per la quale è richiesto il voto favorevole dei 3/4 dei consiglieri in carica.
Art. 8 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, dal Vice Presidente. Il Presidente procede, inoltre, alla convocazione quando essa sia richiesta da almeno tre consiglieri.
La convocazione è disposta mediante PEC, lettera o e-mail, spedita ai consiglieri almeno cinque giorni prima dell’adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione può essere effettuata mediante PEC o e-mail, spedita almeno due giorni prima.
La convocazione deve riportare la data, il luogo, l’ora e l’ordine del giorno.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro assicurata la possibilità di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.
Le deliberazioni sono validamente assunte purché risulti presente, anche mediante collegamento telematico, la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede l’adunanza.
Il verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, redatto dal Segretario su apposito libro, è sottoscritto da quest’ultimo e dal Presidente.
Art. 9 – Presidente del Consiglio di Amministrazione
Il Presidente della Fondazione è anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è nominato a maggioranza assoluta tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, il quale contestualmente nomina anche il Vice Presidente.
Il Presidente, analogamente a quanto previsto per il Consiglio di Amministrazione, dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, di fronte ai terzi ed in giudizio ed esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.
In particolare, spetta al Presidente:
- determinare l’ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- curare l’esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- promuovere ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione;
- curare l’osservanza dello Statuto ed esercitare la vigilanza sull’andamento economico della Fondazione;
- sottoscrivere la corrispondenza e tutti gli atti necessari per l’esecuzione di tutte le decisioni e gli affari deliberati;
- rappresentare la Fondazione in giudizio e nell’ambito di procedimenti amministrativi e di mediazione, innanzi a qualsiasi autorità giurisdizionale, amministrativa e organismo di mediazione, ovvero adire collegi arbitrali e mediatori, previa deliberazione favorevole del Consiglio di Amministrazione, nominando avvocati ed arbitri.
In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente.
Art. 10 - Direzione
Le attività e i progetti promossi e realizzati dalla Fondazione, sono diretti dal Direttore, coadiuvato da un massimo di due Vice Direttori e da eventuali delegati, nominati dal Consiglio di Amministrazione.
Il Direttore e i Vice Direttori vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione e durano in carica cinque (5) anni e possono essere rieletti.
Il Direttore e i Vice Direttori svolgono i compiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, di quanto previsto dalla normativa in materia di accreditamento e di ogni altra norma a essa demandata.
Il Direttore assicura ogni altra funzione attribuitagli dal Consiglio di Amministrazione.
È la figura responsabile dell’educazione degli ospiti in stretto e quotidiano concerto con il Team Gestionale.
Il Team Gestionale nasce per supportare la Direzione nella gestione quotidiana del Villaggio del Fanciullo e degli altri servizi promossi dalla Fondazione.
Il Team Gestionale è costituito dalla Direzione e dai rappresentanti nominati dal Consiglio di Amministrazione.
Per la gestione delle attività della Fondazione, si avvale della collaborazione degli eventuali referenti, dei volontari, dei professionisti esterni e degli eventuali altri delegati con competenze specifiche, che vengono coinvolti, di volta in volta, per quanto di competenza.
In caso di assenza o impedimento della Direzione, i componenti del Team Gestionale di diretta emanazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, sono chiamati a fornire supporto al personale per quanto necessario.
La Direzione può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto, ove specificamente convocata.
Art. 11 - Organo di controllo
Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un Organo di controllo. Può essere monocratico o, in alternativa, costituito da tre componenti effettivi e due supplenti. Ai componenti dell’Organo di controllo si applica l’art. 2399 del Codice Civile.
Dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.
I componenti dell’Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma 2 del Codice Civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Organo di Controllo partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione per vigilare sul rispetto delle norme di legge e di Statuto.
L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
All’Organo di Controllo spetta un compenso stabilito dal Consiglio di Amministrazione nella misura prevista dalla legge. I verbali dell’Organo di Controllo sono riportati senza formalità su apposito libro tenuto dallo stesso.
Laddove sia richiesto per legge o ritenuto opportuno, il Consiglio di Amministrazione nomina un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti all’apposito registro.
Qualora il Consiglio di Amministrazione assegni all’Organo di controllo anche la funzione di Revisione legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori legali.
Art. 12 – Bilancio preventivo e consuntivo
L’esercizio si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.
Il Consiglio di Amministrazione:
- entro il 31 maggio approva il bilancio consuntivo;
- entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell’esercizio provvede al deposito al RUNTS,
- entro il mese di dicembre di ogni anno, approva il bilancio preventivo per l’esercizio successivo.
Il bilancio è formato ai sensi dell’art. 13 del Codice del Terzo settore.
Art. 13 - Bilancio sociale e informativa sociale
Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate superano l’importo previsto dall’art. 14, comma 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, la Fondazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti.
Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate superano l’importo previsto dall’art. 14, comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, la Fondazione deve redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.
Art. 14 - Volontari
I volontari sono persone che, per loro libera scelta, svolgono, per il tramite della Fondazione, attività in favore delle attività e dei progetti promossi o realizzati Fondazione e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.
La qualifica di volontario deve risultare dall’iscrizione nell’apposito libro tenuto con le modalità previste dalla legge ed in conformità con le istruzioni ministeriali; i volontari devono essere assicurati ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 117/17.
Disposizioni transitorie e finali
Art. 15 – Scioglimento e liquidazione
La determinazione del Consiglio di Amministrazione che stabilisce lo scioglimento – per qualsiasi causa – della Fondazione determina la nomina di uno o più liquidatori.
In caso di suo scioglimento per qualsiasi causa, la Fondazione provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45, comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, sulla devoluzione del patrimonio residuo ad altri enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione.
I beni affidati in concessione d’uso alla Fondazione, all’atto dello scioglimento della stessa, tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti.
Art.16 – Norma di rinvio
Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa espressamente riferimento alle disposizioni di legge contenute nel Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117) e s.m.i. e nel Codice Civile, in quanto compatibili.
Art. 17 - Norma transitoria
Con riferimento all’attuale iscrizione nel registro ONLUS e, in relazione alla diversa tempistica prevista per il passaggio nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) di cui all’art. 34 del DM n. 106/2020 del 15/9/2020 Ministero Lavoro e Politiche Sociali, le disposizioni del presente statuto si applicano con decorrenza dall’1/1/2026. Ove l’iscrizione al RUNTS avvenga dopo tale data e purché la richiesta di iscrizione sia effettuata entro il 31/3/2026, le modifiche sono retroattive, anche ai fini fiscali, dall’1/1/2026.
L’attuale Organo di Indirizzo, avente scadenza con l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2027, diventa, con l’iscrizione nel RUNTS del nuovo testo statutario, il Consiglio di Amministrazione.