PUBBLICAZIONE ONLINE DEI RAPPORTI ECONOMICI CON LA P.A.

In ottemperanza al dettato della Legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 189 del 14.08.2017, entrata in vigore il 29.08.2017, con la quale al fine di rendere maggiormente trasparenti i rapporti di soggetti privati (e del privato sociale) con la Pubblica Amministrazione, c’è l’obbligo di tipo pubblicistico relativo a tutti i rapporti contrattuali di carattere economico intrattenuti nell’esercizio precedente, pubblichiamo i dati relativi.

ESERCIZIO 2018

 

Ente erogante Fatturato Incassato
Comune di Capannori 50.250,45 61.150,68
Comune di Lucca 204.075,00 200.240,00
TOTALE 254.325,45 261.390,68

 

Presidente
- VALOBONSI Graziano

VicePresidente
- MORETTI Antonella Maria

Componenti dell'Organo di Indirizzo
- ANGELINI Paolo
- FULVIO Maria Ornella
- PAOLI Paola

Economa
- FRANCHINI Elizabeth Maria

Revisore Contabile
- RAGGHIANTI Mario

Direttore e Direttore Spirituale
- DELLA NINA Don Leonardo

Vice Direttore
- PUCCINELLI Claudio

Lucca, 10 gennaio 2023

Il Presidente
Graziano Valobonsi

Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede.

  1. È costituita la FONDAZIONE VILLAGGIO DEL FANCIULLO ONLUS (di seguito Fondazione), organizzazione non lucrativa di utilità sociale, con sede in Lucca, Baluardo Cesare Battisti, viale delle Mura Urbane, n. 16.
  2. La Fondazione non ha scopo di lucro, nemmeno indiretto, e non può distribuire utili, avanzi di gestione, riserve, capitale né in vita né in sede di scioglimento.
  3. La Fondazione ha durata illimitata e sarà regolata, oltre che dalle disposizioni di legge in materia, dal presente statuto.

Art. 2 – Scopi.

  1. La Fondazione si propone esclusivamente finalità di solidarietà sociale, quali accogliere prevalentemente minori privi di adeguata assistenza familiare che versano in condizioni di
    abbandono o comunque di grave disagio familiare, economico, educativo e sociale e necessitano,quindi, di assistenza sia materiale che di carattere educativo, privilegiando e promuovendo l’opera dei volontari. L’attività si rivolge, quindi, a soggetti in condizione di grave disagio e di bisogno e deve avere carattere di assistenza sociale ed educativa. La Fondazione può proseguire l’attività di sostegno alla famiglia costituita dal ragazzo uscito dal Villaggio o Fondazione, quando ciò sia
    necessario.
  2. La Fondazione è il naturale proseguimento dell’attuale Istituto "Villaggio del Fanciullo di Lucca", un istituto educativo – assistenziale, costituito dall’Arcidiocesi di Lucca nel 1947, e dall’estinto "Istituto Mons. Giovanni Volpi per Artigianelli", retti da religiosi (sacerdoti diocesani) ispirati ai principi evangelici della carità.
    L'opera che è fondata sui principi dei suddetti Istituti assicura ai suoi ospiti i benefici di una completa assistenza materiale e morale nonché un'azione educativa ed appropriata.
    Nei limiti delle proprie possibilità e se necessario la Fondazione potrà proseguire l'accoglienza dei ragazzi ospiti oltre la loro maggiore età, anche attraverso un loro positivo inserimento sociale e lavorativo e potrà svolgere attività di sostegno alla famiglia costituita dal ragazzo uscito dal Villaggio.
  3. Per realizzare tali scopi la Fondazione potrà svolgere ogni attività materiale e morale, tra le quali, a titolo esemplificativo, si prevede:
    • La gestione, anche diretta, di ritrovi, case alloggio o case famiglia dove accogliere i minori in condizioni di bisogno al fine di fornire loro vitto, alloggio, assistenza e quanto necessario alla normale vita quotidiana;
    • Intraprendere iniziative educative e formative a favore di detti minori, al fine sia di aiutare l’integrazione sociale degli stessi, sia di avviare o concludere il ciclo di studi.
    • Ogni altra attività utile al perseguimento dello scopo, anche indirettamente, purché ciò non sia vietato dalla legge.
  4. È fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali con la sola eccezione di eventuali attività direttamente connesse a quelle istituzionali nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all’art. 10, comma 5, del D.lgs. n. 460/1997.

 
Art. 3 – Attività strumentali, accessorie e connesse

  1. Per il raggiungimento dei propri scopi statutari la Fondazione può tra l’altro:
    • partecipare ad enti (associazioni, fondazioni, ecc.), la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al conseguimento degli scopi statutari; la Fondazione può, ove ritenuto necessario od opportuno, partecipare direttamente o concorrere alla costituzione di detti enti;
    • stipulare ogni atto necessario e/o opportuno, anche per il finanziamento delle attività deliberate, tra cui, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, l’assunzione di prestiti o mutui, a breve e a lungo termine; l’acquisto o la locazione, anche finanziaria, di immobili strumentali; la stipula di convenzioni di qualsiasi tipo (anche da trascrivere in pubblici registri);
    • amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque detentrice a qualsiasi titolo;
    • stipulare accordi o convenzioni con terzi per l’affidamento di parte delle attività statutariamente previste purché in maniera non prevalente rispetto all’attività svolta in via diretta;
    • assumere prestiti dagli aderenti per il finanziamento delle proprie attività, nei limiti delle normative vigenti e senza che ciò possa comportare raccolta di fondi presso il pubblico; i fondi raccolti, salva diversa deliberazione dell’Organo di Indirizzo, sono infruttiferi e vengono iscritti come debiti nel passivo dello stato patrimoniale;
    • svolgere ogni altra attività idonea o comunque necessaria o utile per il conseguimento degli scopi statutari;
    • istituire sedi secondarie in Italia ed all'estero.

 
Art. 4 – Fondatori e Partecipanti.

  1. Gli aderenti alla Fondazione si dividono in:
    • Fondatori;
    • Partecipanti
  2. Sono Fondatori i soggetti che intervengono all’atto costitutivo, quantificando l’apporto economico,ed in particolare:
    • L’ARCIDIOCESI DI LUCCA con sede in Lucca, Piazzale Arrigoni, n. 45 - C.F 92007160465;
    • il VILLAGGIO DEL FANCIULLO con sede in Lucca, Baluardo Cesare Battisti, viale delle Mura Urbane, n. 16 - C.F. 80003440460;
    • l’associazione AMICI DEL VILLAGGIO ONLUS con sede in Lucca viale delle Mura Urbane, n. 16 - CF 92033080463.
  3. Assumono la qualifica di Partecipanti, previo gradimento deliberato dall’Organo di Indirizzo a proprio insindacabile giudizio, i soggetti che, successivamente alla costituzione, avendo
    formalmente condiviso le finalità della Fondazione, assumono l’impegno a contribuire al perseguimento degli scopi statutari mediante conferimento di denaro, beni (anche immateriali) o
    prestazioni nel rispetto dei termini e delle modalità annualmente fissate dall’Organo di Indirizzo.
  4. I Partecipanti sono iscritti in appositi elenchi, che riportano data d’ammissione, date e tipologie dei conferimenti, data di cessazione.
  5. L’adesione alla Fondazione dei Partecipanti cessa per rinuncia, revoca e per scadenza La rinuncia è comunicata al Presidente dell’Organo di Indirizzo con lettera raccomandata.
  6. La revoca è dichiarata dall’Organo di Indirizzo per giustificati motivi e, comunque, per mancato versamento per due esercizi consecutivi del contributo annuale. È notificata a mezzo di lettera raccomandata.
  7. Rinuncia e revoca hanno effetto rispettivamente dalla data di ricevimento e di spedizione della lettera raccomandata.
  8. Rinuncia, revoca o scadenza non liberano dalle obbligazioni assunte.

 
Art. 5 – Patrimonio.

  1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
    • dal Fondo di dotazione iniziale costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri Partecipanti o da eventuali diritti di uso;
    • dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto e destinati
      espressamente al fondo patrimoniale;
    • dalle elargizioni fatte da enti o da privati solo se con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
    • dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera dell’Organo d’Indirizzo della Fondazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
    • da eventuali avanzi di gestione destinati a patrimonio.
  2. Il patrimonio della Fondazione è indivisibile tra gli aderenti; in caso di cessazione dell’adesione dovuto a qualsiasi causa, nessun aderente può pertanto chiederne la divisione, né pretenderne la quota proporzionale. In caso di scioglimento della Fondazione si procede ai sensi dell’art. 21 (cfr. anche art. 11,2.6) del presente Statuto. È fatto divieto, altresì, di distribuire, anche in forma indiretta, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.

 
Art. 6 – Fondo di gestione.

  1. Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:
    • dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
    • da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al Fondo di dotazione;
    • da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
    • dai contributi in qualsiasi forma concessi dagli aderenti anche in funzione degli impegni eventualmente assunti in sede di costituzione della Fondazione e/o di successiva partecipazione
      alla stessa o in funzione delle misure ordinarie di adesione stabilite annualmente dall’Organo d’Indirizzo;
    • dai ricavi e introiti comunque pervenuti alla Fondazione;
    • da eventuali convenzioni con Enti.

 
Art. 7 – Contribuzioni.

  1. L’Organo d’Indirizzo stabilisce annualmente in sede di redazione del bilancio preventivo le quote di contribuzione ordinarie al Fondo di gestione in denaro, beni (anche immateriali) o prestazioni dovute per il successivo esercizio da parte degli aderenti.
  2. I contributi annuali in denaro, ad eccezione di quelli versati in sede di costituzione della Fondazione o di nuova adesione, devono essere corrisposti entro il mese di febbraio dell’anno solare di riferimento.
  3. Entro il sesto mese precedente la cessazione del mandato, il Presidente invia agli aderenti in regola con i conferimenti ordinari dovuti, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la richiesta di impegno irrevocabile alla contribuzione per i tre esercizi successivi, specificandone la natura.
  4. Nei due mesi successivi al ricevimento della predetta comunicazione, gli aderenti confermano, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Presidente, il proprio
    impegno irrevocabile alla contribuzione per i tre esercizi successivi, specificandone la natura.

 
Art. 8 – Esercizio finanziario.

  1. L’esercizio finanziario ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno.
  2. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio l’Organo d’Indirizzo approva il bilancio consuntivo.
  3. Entro il mese di novembre di ogni anno l’Organo d’Indirizzo approva il bilancio preventivo per l’esercizio successivo.
  4. Eventuali avanzi attivi della gestione saranno impiegati totalmente ed unicamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

 
Art. 9 – Organi.

  1. Organi della Fondazione sono:
    a) l’Organo d’Indirizzo;
    b) il Presidente;
    c) il Revisore contabile o il Collegio dei Revisori contabili;
    d) la Direzione della Casa.

 
Art. 10 – L’Organo d’Indirizzo.

  1. L’Organo d’Indirizzo è composto da cinque (5) membri che sono rinnovabili.
  2. Il primo Organo d’Indirizzo, con Presidente e Vice Presidente, è nominato nell’atto costitutivo dall’Arcivescovo con modalità previste al seguente n. 3.
  3. Successivamente, i componenti dell’Organo d’Indirizzo verranno nominati, nell’esclusivo interesse della Fondazione, secondo le seguenti modalità:
    • quattro (4) consiglieri vengono nominati direttamente dall’Arcivescovo di Lucca;
    • un (1) consigliere viene nominato dall’Arcivescovo di Lucca scelto all’interno di una rosa di almeno tre candidati designati dall’associazione “Amici del Villaggio Onlus”.
  4. L’Organo d’Indirizzo elegge al suo interno il Presidente ed il Vice - Presidente dell’Organo d’Indirizzo medesimo.
  5. La prima convocazione del nuovo Organo d’indirizzo viene fatta dal membro più anziano che presiederà pure la riunione fino al completamento dell’elezioni previste.
  6. È esclusa la prima riunione che viene convocata dal Presidente nominato all’atto costitutivo.
  7. I componenti dell’Organo d’Indirizzo agiscono in piena autonomia ed indipendenza, non rappresentando coloro che li hanno designati, ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
  8. L’Organo d’Indirizzo dura in carica cinque (5) anni ed i componenti restano in carica fino all’insediamento dei nuovi nominati. Ove per qualsiasi ragione il numero dei componenti scenda sotto il numero previsto dal presente art. 10.1, il Presidente dell’Organo d’Indirizzo attiva prontamente la procedura di designazione e di nomina. I componenti dell’Organo d’Indirizzo nominati in sostituzione di coloro che vengono a mancare per qualsiasi ragione, restano in carica fino alla naturale scadenza del mandato dei membri in carica.
  9. L’Organo d’Indirizzo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre componenti, e comunque almeno due volte l’anno.
  10. La convocazione è disposta mediante lettera, fax o e-mail, che deve pervenire ai componenti almeno cinque giorni prima dell’adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione può essere effettuata mediante telegramma, fax o e-mail che deve pervenire almeno due giorni prima dell’adunanza. La comunicazione di convocazione deve riportare la data, il luogo, l’ora e l’ordine del giorno.
  11. Le sedute dell’Organo d’Indirizzo, in prima convocazione, sono valide quando interviene la metà più uno dei membri. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Da componente l’Organo d’Indirizzo si decade a seguito di tre assenze consecutive ingiustificate alla riunioni dell’Organo.
  12. Il verbale delle riunioni dell’Organo d’Indirizzo è sottoscritto da un segretario verbalizzante e dal Presidente.
  13. La carica di membro dell’Organo d’Indirizzo è gratuita.

 
Art. 11 – Competenze dell’Organo d’Indirizzo.

  1. L’Organo d’Indirizzo ha compiti d’indirizzo morale e spirituale della Fondazione secondo i dettami della Chiesa Cattolica e del Vangelo e vigila sul rispetto dei principi ispiratori della Fondazione di cui al presente Statuto.
  2. In particolare l’Organo d’indirizzo:
    1. elegge il Presidente e il Vice Presidente;
    2. nomina la Direzione della Casa e ne determina compiti, durata, attribuzioni e funzioni;
    3. nomina l’Economo;
    4. approva annualmente le linee guida programmatiche della Fondazione individuando in particolare i settori d’intervento;
    5. nomina il Revisore contabile o i membri del Collegio dei Revisore contabili, nominando al suo interno il Presidente; determina i compensi dei membri nel rispetto di quanto previsto all’art. 18,comma 6, del presente Statuto;
    6. procede alle modificazioni dello Statuto e delibera in merito allo scioglimento della Fondazione con il consenso dell’Arcivescovo di Lucca;
    7. esercita tutti i poteri per l’ordinaria e per la straordinaria amministrazione della Fondazione.

    In particolare provvede a:
    a) vigilare e controllare l’esecuzione delle delibere e dei programmi della Fondazione;
    b) determinare i rimborsi per gli organi della Fondazione e gli eventuali compensi;
    c) approvare il bilancio consuntivo e la relazione annuale sull’attività svolta;
    d) approvare il bilancio preventivo corredato dal programma annuale delle attività predisposto
    dal Direttore;
    e) accettare e revocare nuovi Partecipanti;
    f) determinare le quote annuali dovute dai Partecipanti per l’ammissione come tali in corso
    d’anno;
    g) nominare i rappresentanti della Fondazione in altri enti, organismi o istituzioni;
    h) stipulare convenzioni con gli enti pubblici competenti, nonché con soggetti privati, che si
    rendano opportune per il raggiungimento degli scopi statutari;
    i) approvare l’assunzione di dipendenti ed ogni altra decisione relativa al loro stato giuridico ed
    economico;
    j) approvare il conferimento di incarichi professionali;
    k) nominare collaboratori volontari nei vari settori (ad esempio scuola, amministrazione,
    educazione, ….) che collaborino con la Direzione della Casa;
    l) esaminare e decidere insieme alla Direzione della Casa circa gli eventuali gravi
    provvedimenti nei confronti dei ragazzi della comunità;
    m) acquistare o vendere beni, accettare donazioni, e ad ogni altra operazione finanziaria di
    competenza della Fondazione;
    n) promuovere liti attive e resistere in liti passive;
    o) nominare procuratori;
    p) approvare eventuali regolamenti interni.

  3. L’Organo di Indirizzo termina il proprio mandato con la riunione convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio cui si riferisce la nomina.

 
Art. 12 - Deliberazioni.

  1. Le deliberazioni, dell’Organo di Indirizzo in prima convocazione sono validamente assunte purché risulti presente al momento della votazione la maggioranza dei componenti l’Organo d’Indirizzo.
  2. In seconda convocazione, da indire almeno un’ora dopo la prima, le deliberazioni dell’Organo di Indirizzo, sono validamente assunte con la presenza di almeno due membri compreso il Presidente o di colui che lo sostituisce a norma di statuto.

 
Art. 13 - Presidente e Vice Presidente.

  1. Il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione vengono eletti dall’Organo d’Indirizzo con la maggioranza dei suoi componenti.
  2. Il primo Presidente e Vice Presidente sono nominati nell’atto costitutivo (vedi art. 10.2).
  3. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione; provvede alla convocazione dell’Organo d’Indirizzo e ne presiede le relative adunanze.
  4. Fatto salvo quanto previsto con riguardo alla rappresentanza legale, in caso di assenza o di impedimento è sostituito nella presidenza dal Vice Presidente e, nel caso di assenza o di
    impedimento anche di quest’ultimo, dal componente più anziano dell’Organo d’Indirizzo. A tali fini, l’anzianità si determina riconoscendo come componente più anziano colui che fa parte da
    maggior tempo ed ininterrottamente dell’Organo d’Indirizzo e, in caso di nomina contemporanea, colui che sia più anziano di età.

 
Art. 14 - Economo.

  1. L’Economo è nominato dall’Organo d’Indirizzo e dura in carica per cinque (5) anni.
  2. Il primo Economo è nominato nell’atto costitutivo dall’Arcivescovo.
  3. L’Economo segue le direttive dell’Organo d’Indirizzo sia in rapporto alla gestione ordinaria che straordinaria.
  4. Per la gestione ordinaria e quotidiana l’Economo esegue le richieste del Direttore della Casa purché in armonia con le direttive generali dell’Organo d’Indirizzo.
  5. L’Organo d’Indirizzo, qualora lo ritenga utile, può nominare altri collaboratori dell’Economo su indicazione dello stesso.
  6. La funzione dell’Economo è gratuita.

 
Art. 15 - La Direzione della Casa.

  1. La Casa che ospita i giovani è guidata dal Direttore e da due Vice Direttori.

 
Art. 16 - Il Direttore e Vice Direttori.

  1. Il Direttore e i Vice Direttori vengono nominati con apposito atto dall’Organo d’Indirizzo e durano in carica cinque (5) anni.
  2. I primi Direttore e Vice Direttori vengono nominati nell’atto costitutivo dall’Arcivescovo secondo la norma del paragrafo 3 del presente articolo.
  3. Il Direttore e i Vice Direttori non possono essere membri dell’Organo d’Indirizzo.
  4. Il Direttore dirige le attività della Casa in conformità alle delibere dell’Organo d’Indirizzo. In particolare:
    a) predispone la relazione annuale sull’attività svolta;
    b) collabora con gli organi della Fondazione e partecipa alle riunioni dell’Organo d’Indirizzo senza
    diritto di voto potendo però esprimere un parere non vincolante sulle questioni poste all’ordine
    del giorno;
    c) assicura ogni altra funzione attribuitagli dall’Organo d’Indirizzo;
    d) è la figura responsabile dell’educazione dei ragazzi in stretto e quotidiano concerto con i Vice
    Direttori;
    e) per quanto riguarda la gestione amministrativa ordinaria e quotidiana fa riferimento
    all’Economo.
  5. I Vice Direttori collaborano con il Direttore e lo sostituiscono in caso di assenza. Possono partecipare alle riunioni dell’Organo d’Indirizzo senza diritto di voto.

 
Art. 17 - Il Direttore spirituale.

  1. Il Direttore spirituale assiste la Fondazione nella sua opera ed è responsabile dell’indirizzo morale ed etico della stessa.
  2. partecipa a tutte le riunioni dell’Organo d’Indirizzo ed esprime pareri.
  3. È nominato dall’Arcivescovo di Lucca e dura in carica quanto l’Organo di Indirizzo; l’Arcivescovo lo può revocare in qualsiasi momento.
  4. il suo parere è obbligatorio e vincolante in caso di deliberazioni relative all’indirizzo morale ed etico della stessa.

 
Art. 18 - Il Revisore Contabile o il Collegio dei Revisori Contabili.

  1. Il Revisore Contabile o il Collegio dei Revisori Contabili sono nominati, salvo diverse disposizioni di legge, dall’Organo d’Indirizzo nel rispetto dei limiti di incompatibilità previsti dal Codice Civile per le società di capitali.
  2. Il Collegio dei Revisori Contabili si compone di tre (3) membri effettivi e di due supplenti.
  3. Il Revisore o il Collegio resta in carica per tre (3) esercizi e può essere riconfermato.
  4. Il Revisore Contabile o i componenti del Collegio, che devono essere iscritti nel Registro dei Revisori dei Contabili, esercitano la vigilanza sulla gestione economica e finanziaria della Fondazione, riferendo in proposito all’Organo d’Indirizzo, e redigono annualmente una relazione sul progetto di bilancio preventivo e consuntivo predisposto dall’Organo di Indirizzo.
  5. Il Revisore Contabile o i componenti del Collegio possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni dell’Organo d’Indirizzo.
  6. Al Revisore o ai componenti del Collegio spetta un compenso stabilito dall’Organo d’Indirizzo nella misura prevista dalla legge. I verbali del Revisore o del Collegio sono riportati in apposito libro.
  7. Il revisore che non partecipa a tre adunanze consecutive senza giustificato motivo, decade dalla carica, con deliberazione dell’Organo d’Indirizzo.

 
Art. 19 - Incompatibilità.

  1. Sono tra loro reciprocamente incompatibili la qualità di componente dell’Organo d’Indirizzo, Revisore Contabile, Direttore e Vice Direttori. I componenti di uno di tali organi che assuma la carica di uno degli altri organi indicati decade automaticamente dalla prima.

 
Art. 20 - Cause di estinzione.

  1. La Fondazione si estingue, con il consenso dell’ Arcivescovo di Lucca, con delibera dell’Organo d’Indirizzo, oltre che nei casi di cui all’art. 27 del c.c., nelle seguenti ipotesi:
    a. quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
    b. qualora venga deciso dall’Organo d’Indirizzo.

 
Art. 21 - Scioglimento e liquidazione.

  1. In caso di scioglimento della Fondazione, l’Organo d’Indirizzo nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e stabilisce la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue, sentita l’Autorità di Vigilanza, ai sensi dell’art. 3, comma 180, della legge 23.12.1996 n. 662 comunque da devolvere ad altra ONLUS o a fini di pubblica utilità, con attenzione particolare alle opere caritative dell’Arcidiocesi di Lucca specialmente rivolte ai minori.

 
Art. 23 - Norma di rinvio.

  1. Per quanto non previsto nel presente statuto e nell’atto costitutivo, si applicano gli artt.14 ss. c.c. e le
    altre norme vigenti in materia, con particolare riguardo a quelle di cui al D.lgs n.460 del 1997.

 
F.to Benvenuto Castellani - Diomede Caselli - Graziano Valobonsi - Rachele Settesoldi - Stefano
Ragghianti - Massimo Barsanti notaio.

 
CRONOLOGIA VARIAZIONI STATUTARIE

4 luglio 2014
Allegato facente parte dell’atto costitutivo
atto Notaio Massimo Barsanti
Repertorio n° 77.054 Fascicolo n° 27.162

8 maggio 2017
Modifica art. 2 punto 2
atto Notaio Massimo Barsanti
Repertorio n° 78.842 Fascicolo n° 28.622