Lo Statuto dell’Associazione Amici del Villaggio

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita l’Associazione Amici del Villaggio, di seguito "Associazione”.
Essa ha sede in Lucca, Baluardo Cesare Battisti.
L’Associazione è retta dal presente statuto in ottemperanza e nei limiti di quanto stabilito dalla legge n. 266 del 1991, dalla legge regionale n. 28 del 26 aprile 1993, e dalle norme generali del nostro ordinamento giuridico. L’Associazione si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali e ai criteri di trasparenza amministrativa.

Art. 2 - Modificazioni dello statuto

Il presente statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all’Associazione.
Tale statuto può essere modificato dall'assemblea dell’Associazione riunita in via straordinaria.

Art. 3 - Finalità

Essendo il Villaggio del Fanciullo un’opera promossa dalla Chiesa di Lucca, nel coerente esercizio della carità, l’Associazione si ispira ai principi del Vangelo e si colloca quindi nell’ambito del volontariato d’ispirazione cristiana.
In data 04/07/2014 la nostra associazione il Villaggio del Fanciullo e la Curia Arcivescovile di Lucca hanno costituito la Fondazione Villaggio del Fanciullo onlus. (Fondazione)
Le finalità istituzionali della nostra associazione sono rimaste quelle originali, e sono rivolte alle attività assistenziali della Fondazione che continueremo a indicare nel seguito come Villaggio del Fanciullo.
L’Associazione non ha fine di lucro, ma persegue il fine, nell’ambito della solidarietà civile, sociale e culturale di:

  • sostenere, sia con prestazioni d’opera volontaria, sia mediante un’azione di informazione e di sensibilizzazione dell’opinione pubblica, il Villaggio del Fanciullo, che opera per l’assistenza e la promozione umana dei ragazzi e dei giovani in difficoltà e garantirne, per quanto possibile, la stabilità e la continuità nel tempo,
  • approfondire, ove possibile, con studi e ricerche la vasta tematica relativa alle problematiche giovanili, alla tutela dei diritti dei minori, alla promozione degli interventi a favore dei ragazzi e dei giovani in generale.

Essa opera nel territorio della Provincia di Lucca.
I rapporti tra l’Associazione ed il Villaggio del Fanciullo, attualmente costituitosi, come sopra riportato in Fondazione Villaggio del Fanciullo onlus, nel rispetto dell’autonomia di entrambi, potranno essere regolati da appositi accordi.

Art. 4 - Gli associati

Possono aderire all’Associazione tutte le persone che, mosse da spirito di solidarietà, condividono le finalità dell'Associazione stessa, ed i principi che la ispirano.

Competente a deliberare sulle domande di ammissione dei nuovi associati è il Consiglio Direttivo.

Gli associati prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito e non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata se non al rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti di quanto stabilito dall’Associazione stessa o dalla legge.
L’Associazione assicura gli associati per infortuni e responsabilità civile verso terzi, nell’ambito delle prestazioni volontarie attinenti all’attività svolta.
Gli associati possono essere esclusi dall’Associazione qualora:
a) il loro comportamento sia contrario alle finalità dell’Associazione e a quanto stabilito nello statuto,
b) non abbiano provveduto al versamento della quota annuale stabilita per almeno due esercizi.
Competente a deliberare l'esclusione è il Consiglio Direttivo che decide con parere motivato, dopo aver sentito l'interessato.

Art. 5 - Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

  • l'Assemblea
  • il Consiglio Direttivo
  • il Presidente
  • il Collegio Sindacale

Tutte le cariche sono gratuite.

Art. 6 - L'assemblea
L'assemblea è formata da tutti gli associati ed è presieduta dal Presidente dell’Associazione.
L’Assemblea è il massimo organo deliberativo dell’Associazione. Essa indica le direttive generali, delibera le modifiche dello Statuto ed elegge il Consiglio Direttivo (per quanto di competenza) previa determinazione del numero dei Consiglieri di cui all’art. 7 comma 2 ed il Collegio Sindacale.
L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. Ciascun associato può essere portatore di un massimo di due deleghe scritte.
L'assemblea è validamente costituita in via ordinaria in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati e, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti e delibera validamente con la maggioranza dei presenti.
L'assemblea riunita in via straordinaria delibera validamente in prima convocazione con la maggioranza assoluta degli associati all’Associazione e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Hanno diritto di voto gli associati in regola con i versamenti delle quote associative.

L'assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, su convocazione del Presidente, con avviso affisso nella sede dell’Associazione almeno 15 giorni prima ed anche ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno 1/10 degli associati.
Per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell’Associazione è richiesta la delibera dell'assemblea straordinaria.

Art. 7 - Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero massimo di 11 (undici) Consiglieri, di cui fanno parte di diritto i rappresentanti della Fondazione Villaggio del Fanciullo (nel numero di due persone).
L'assemblea ordinaria elegge fra i propri associati fino a un massimo di 9 (nove) componenti del Consiglio Direttivo, che è l'organo che svolge le attività esecutive dell’Associazione su indicazione dell'assemblea. Il Consiglio Direttivo in particolare:

  • nomina, fra i propri componenti, il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.
  • predispone il bilancio
  • valuta le richieste di adesione
  • determina l’ammontare della quota di iscrizione e annuale
  • nomina, ove necessario, i referenti che dovranno informare adeguatamente il Consiglio Direttivo sulle attività progettate per la loro valutazione e l’assunzione delle necessarie determinazioni.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e può essere rieletto. L'Assemblea ordinaria può revocarlo per gravi motivi.
Nel caso un Consigliere, per qualsiasi motivo, rinunci o decada dall’incarico, subentrerà il primo dei non eletti e, in caso di mancata accettazione il secondo e così via.
Il Consigliere così nominato resterà in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo.

Art. 8 - Il Presidente
Il Consiglio Direttivo elegge, fra i suoi componenti, il Presidente che dura in carica tre anni e può essere rieletto.
Il Presidente esegue le decisioni del Consiglio Direttivo, rappresenta l’Associazione nei rapporti con i terzi, compie tutti gli atti giuridici che impegnano l’Associazione, stipula le convenzioni e gli accordi tra l’Associazione e gli altri enti o soggetti, previa delibera del Consiglio Direttivo, che stabilisce le modalità di attuazione degli stessi.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
In caso di urgenza il Presidente può assumere ogni opportuna decisione, salvo darne comunicazione al Consiglio Direttivo alla prima riunione per la ratifica.

Art. 9 – Il Tesoriere
Il Tesoriere ha i seguenti compiti:

  • tenuta ed aggiornamento del registro degli associati;
  • redazione dello schema del progetto di bilancio da sottoporre al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo;
  • tenuta dei documenti contabili;
  • riscossione delle entrate e pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 10 – Il Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

  • disbrigo della corrispondenza;
  • é responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.

Art. 11 – Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è costituito da tre componenti effettivi eletti dall'assemblea.
Esso elegge nel suo seno il Presidente.
Il Collegio Sindacale dura in carica tre anni e può essere rieletto.
Nel caso un Sindaco, per qualsiasi motivo, rinunci o decada dall’incarico, subentrerà il primo dei non eletti e, in caso di mancata accettazione il secondo e così via.
Il Sindaco così nominato resterà in carica fino alla naturale scadenza del Collegio Sindacale. Il Collegio Sindacale verifica la corretta gestione economico-finanziaria dell’Associazione.
Il Collegio Sindacale è invitato a presenziare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 12 - Le risorse

Le risorse economiche dell’Associazione provengono da:

  • contributi degli associati (ad esempio quota di iscrizione, quota annuale ecc.);
  • contributi di privati;
  • contributi di enti pubblici e privati;
  • attività marginali di carattere commerciale;
  • ogni altro tipo di entrata.

L’Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni.
L’Associazione può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera dell'assemblea ordinaria di accettazione, con beneficio di inventario, in cui vengono stabiliti modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste nell'atto costitutivo o nello statuto. L’Associazione può possedere o può acquistare beni immobili, mobili registrati, mobili; i beni di proprietà degli associati o di terzi sono dati in comodato gratuito.
In caso di scioglimento dell’Associazione i beni residui saranno devoluti alla Fondazione Villaggio del Fanciullo, oppure ad associazioni che perseguono gli stessi scopi.
È fatto comunque divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente.

Art. 13 - Il bilancio
L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio che contiene le entrate e le spese relative ad un anno e l'assemblea ordinaria lo approva entro il 30 aprile; il bilancio deve essere depositato nella sede dell’Associazione almeno trenta giorni prima della convocazione dell'assemblea affinché gli associati ne possano prendere visione.

Art. 14 - Dipendenti e collaboratori
Gli associati prestano la loro opera gratuitamente in favore dell’Associazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.
L’Associazione può assumere dipendenti, stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia e assicurandoli contro le malattie, infortunio e responsabilità civile verso i terzi.
L’Associazione può inoltre utilizzare collaboratori esterni stipulando con loro contratti e assicurazioni a norma di legge.

Art. 15 - Responsabilità dell’Associazione
L’Associazione risponde con i propri beni e con le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
L’Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'ente stesso.

Art. 16 - Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme costituzionali e ai principi dell'ordinamento giuridico vigente.